Con questo articolo vogliamo dare risposta a tutti quei clienti che ci chiamano chiedendoci informazioni in merito alla famosa legge 3/2012, nota come la c.d. “legge anti-suicidi”.
Questa legge nasce con l’intento di creare le condizioni affinché creditori e debitore possano uscire da una situazione spesso bloccata causata dall’impossibilità del debitore di far fronte a tutte le obbligazioni da lui assunte.
L’intento di questo articolo di blog, quindi, è quello di fornire una guida pratica che spieghi passo passo il funzionamento di questa procedura, e capire se è sempre conveniente o meno seguire questa strada.
Anzitutto, la legge 3/2012 è stata introdotta per fornire un aiuto a coloro i quali si trovino in stato di “sovra-indebitamento”.
Ma che cosa significa essere in sovra-indebitamento?
Possiamo affermare che si trova in stato di sovra-indebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni finanziari (rata del mutuo, rata del prestito ecc.).
Facciamo presente fin da subito che tale stato deve derivare da un comportamento non doloso del debitore. La legge, infatti, non può aiutare chi volutamente ha richiesto e ottenuto denaro in prestito con lo scopo ultimo di arrecare un danno ai rispettivi creditori. Lo stato di sovra-indebitamento deve derivare da una mancanza di colpa nel soggetto debitore.
La procedura della legge 3/2012 comincia con la nomina dell’OCC, acronimo che sta per “Organismo per la composizione della crisi”.
In particolare, chi interessato a seguire la strada della legge in parola deve rivolgersi a questo organo, che è un organismo imparziale ed indipendente, il quale fornisce informazioni nonché valuta le richieste del debitore che sceglie questa strada.
Dove si trova questo OCC?
Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito registro possono fornire il servizio, e possono farlo solo nel loro territorio di competenza.
Laddove l’OCC dia parere favorevole, viene successivamente nominato il c.d. “gestore della crisi”.
Quest’ultimo è un soggetto che, insieme al debitore, deve studiare la situazione economica complessiva del soggetto debitore e cercare delle possibili soluzioni per risolvere la vertenza.
La legge 3/2012, per mezzo dell’OCC, del gestore della crisi e di un Giudice delegato, offre, concretamente, quattro possibili soluzioni. Vediamole una per una:
1) Accordo della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
2) Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti;
4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata;
Solo il debitore che si trova in stato di sovra-indebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.
I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.
Nell’ordine:
1. consumatore;
2. imprenditore agricolo;
3. c.d. start up innovativa;
4. imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5. imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6. imprenditore cessato;
7. socio illimitatamente responsabile;
8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. società professionali ex L. 183/2011;
10. associazioni professionali o studi professionali associati;
11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
12. enti privati non commerciali;
1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica;
Dipende. E’ difficile dare una risposta secca a questa domanda. Senz’altro si può affermare che la procedura è piuttosto lenta, prevede diversi passaggi formali, non tutti vi possono accedere, e non è detto comunque che porti ad un risultato soddisfacente né per il debitore né per il creditore.
Spesso è possibile trovare soluzioni alternative, più veloci e spesso molto più efficaci, come ad esempio un saldo e stralcio, un piano di rientro con rate sostenibili ecc.
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti ai professionisti della Debit Consulting che sapranno darti ogni informazione a riguardo, valutando la tua situazione specifica per suggerirti quale strada intraprendere.
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La società Debit Consulting S.r.l., nell'erogare i propri servizi, si riserva di valutare in via preliminare la fattibilità della pratica, con particolare riferimento alla capacità patrimoniale del cliente. Tale prestazione è da intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, rimanendo conseguentemente esclusa la garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi, in particolare, di prestazione di carattere intellettuale. Il cliente è inoltre informato che nel caso di definizione a saldo e stralcio del debito affidato alla presente società, egli sarà segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi dell'ente creditore, le cui informazioni sono sempre consultabili dagli intermediari finanziari per il periodo relativo agli ultimi trentasei mesi, mentre senza alcun limite per il soggetto segnalato.